1. Lo Stato garantisce ai genitori e ai loro figli e figlie la libertà di scelta delle istituzioni preposte all'istruzione e alla formazione e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per assecondarne la frequenza.
2. Le istituzioni non statali che fanno parte del sistema educativo sono distinte, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, in riconosciute e paritarie.
3. Per ognuna delle tipologie di istituzioni non statali di cui al comma 2 sono previsti due diversi gradi di precettività nelle condizioni, negli effetti, nelle procedure e nel trattamento corrispondenti alla quantità e alla qualità degli obblighi che lo Stato assume in favore delle medesime.
4. Le istituzioni paritarie sono tenute all'osservanza delle norme previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; alle istituzioni riconosciute seguitano ad applicarsi le disposizioni della parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
5. Le istituzioni paritarie sono dotate di un apposito statuto in cui dichiarano l'indirizzo educativo preposto e sono salvaguardate nella selezione e nel reclutamento discrezionali del personale, che sono effettuati in conformità alle finalità educative indicate e ai presupposti, accertati, di attitudini e di capacità professionali.