Art. 3.
(Istituzioni non statali e parità).

      1. Lo Stato garantisce ai genitori e ai loro figli e figlie la libertà di scelta delle istituzioni preposte all'istruzione e alla formazione e tutela il loro diritto ad usufruire delle misure economiche e di altre provvidenze disposte per assecondarne la frequenza.
      2. Le istituzioni non statali che fanno parte del sistema educativo sono distinte, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, in riconosciute e paritarie.
      3. Per ognuna delle tipologie di istituzioni non statali di cui al comma 2 sono previsti due diversi gradi di precettività nelle condizioni, negli effetti, nelle procedure e nel trattamento corrispondenti alla quantità e alla qualità degli obblighi che lo Stato assume in favore delle medesime.
      4. Le istituzioni paritarie sono tenute all'osservanza delle norme previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; alle istituzioni riconosciute seguitano ad applicarsi le disposizioni della parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      5. Le istituzioni paritarie sono dotate di un apposito statuto in cui dichiarano l'indirizzo educativo preposto e sono salvaguardate nella selezione e nel reclutamento discrezionali del personale, che sono effettuati in conformità alle finalità educative indicate e ai presupposti, accertati, di attitudini e di capacità professionali.

 

Pag. 15


      6. Lo Stato interviene nel finanziamento delle istituzioni paritarie mediante il credito d'imposta in favore dei genitori, il quale comprende l'intero onere sostenuto dagli stessi per ogni figlio o figlia frequentante.